Cos’è Il superbonus?
Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di alcuni specifici interventi pensati esclusivamente per migliorare l’efficienza energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Tra le agevolazioni rientra anche la possibilità di installare pannelli fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici all’interno degli edifici.
Come abbiamo detto quindi, l’agevolazione spetta per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (eco bonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sisma bonus), attualmente disciplinate.
Qualche mese fa l’incentivo per il bonus 110% è stato prorogato dalla legge di bilancio 2022, che ha previsto delle scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.
A chi spetta il Superbonus 110%?
Fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure
- 10% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
- 70% per le spese sostenute nel 2024
- 65% per le spese sostenute nel 2025
Spetta ai condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Sono inoltre compresi anche tutti gli interventi che vengono effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
Facciamo un breve riassunto per capire per quali interventi è possibile applicare il bonus 110%:
- condomini
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
In quale caso mi aspetta il superbonus 110%?
Andiamo a vedere invece in quale caso spetta il bonus:
- Per tutti gli interventi destinati all’isolamento termico sugli involucri
- La completa sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni e sugli edifici unifamiliari
- Per tutto ciò che riguarda gli interventi antisismici.
Rientrano ulteriori interventi anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:
- Per gli interventi dedicati all’efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).
Quali sono i limiti di spesa?
Di seguito troverete tutti i limiti di spesa emanati dal Governo per gli interventi sulle parti comuni degli edifici:
- 20.000 euro che vengono moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
- 30.000 per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari che sono situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Sanzioni superbonus 110%
Chi rilascia ai cittadini attestazioni infedeli relative all’ecobonus 110%, rischia sanzioni dai duemila ai quindicimila euro per ogni dichiarazione falsa presentata.
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